SCIAMO IN SICUREZZA
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Il decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 ha indubbiamente rivoluzionato la materia della responsabilità civile nell’attività sciistica abrogando la precedente normativa di cui alla legge n. 363 del 24/12/2003, pur ricalcandone i principi essenziali. Infatti, in tema di responsabilità in caso di sinistro, l’articolo 28 del decreto n. 40/2021 prevede che, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi. Detta disposizione seppur con qualche interpolazione letterale, che tuttavia non ne stravolge l’interpretazione, appare riprendere pedissequamente quanto già statuito dall’articolo 19 della legge n. 363 del 2003 che statuiva che nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Ne consegue che, rimanendo immutato il significato della norma, potrà ritenersi ancora applicabile la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni e frutto dell’applicazione ai casi concreti della precedente norma. Si è infatti dibattuto nel corso degli anni se tale norma, non possa di fatto creare una discriminazione tra l’effettivo soggetto responsabile di un sinistro occorso su una pista da sci e il soggetto incolpevole, magari perché investito da uno sciatore proveniente da monte. Se, infatti, da un lato l’articolo 19 del d.lgs. 40 regolamenta il diritto di precedenza in favore dello sciatore che si trova a valle rispetto allo sciatore a monte – che a sua volta dovrà mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle – dall’altro l’articolo 28 introducendo un presuntivo concorso di colpa al 50%, pone a carico dell’incolpevole sciatore trovatosi a valle l’onere di risarcire, seppur al 50%, gli eventuali più gravi danni occorsi allo sciatore che, in violazione delle regole di precedenza, avrebbe causato il sinistro. Ebbene fortunatamente la giurisprudenza ha, nel corso degli anni, mitigato tale principio, cercando anche di superare quella assonanza tra la norma sopracitata e l’articolo 2054 c.c. riguardante la circolazione tra veicoli[1]. In tal senso, il Tribunale Rovereto con sentenza del 21/10/2009 ha sancito che, la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra veicoli dall’art. 2054 comma 2 c.c., nonostante l’assonanza letterale non può essere trasposta negli scontri tra sciatori, ove si consideri la netta distinzione di contesti normativi di riferimento. Mentre il conducente del veicolo è sottoposto ad un criterio di responsabilità aggravato, espresso dalla formula “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. art. 2054 comma 1 c.c.), lo sciatore è, al contrario, sottoposto all’ordinario criterio di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. Giova a tal proposito richiamare per i non addetti ai lavori il testo dell’articolo 2043 c.c. il quale dispone che, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.Ne consegue che, tale interpretazione richiedendo in capo al danneggiante una condotta colposa o dolosa, risulterà penalizzante per il soggetto danneggiato, che dovrà dimostrare la condotta colposa o addirittura dolosa del danneggiante. Infatti, nell’attività sciatoria, a differenza di altri ambiti − quali, ad esempio, la circolazione stradale − non appare agevole l’individuazione delle dinamiche dei sinistri, affidandosi all’opera di un consulente tecnico stante la flessibilità dei movimenti umani, l’irregolarità delle piste e la mutevolezza del manto nevoso che non garantiscono infatti l’accertamento dei fatti e la conservazione dei mezzi di prova, con la conseguente urgenza di ricorrere all’attendibilità, spesso opinabile, delle prove testimoniali. Sul punto anche il Tribunale di Bolzano con sentenza del 24/07/2020, n.620 ha sancito che “in tema di sinistri automobilistici, l’accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell’altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, non è sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall’analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall’altro”. Sul punto anche la Corte di Appello di Milano ha sancito con sentenza del 29/10/2014, n.3857 che “nel caso di scontro tra sciatori, ove dal quadro probatorio non emergano elementi di valutazione obiettivi, idonei a consentire la ricostruzione delle reali cause di determinazione del sinistro e la conseguente attribuzione, all’uno o all’altro dei soggetti coinvolti, della responsabilità esclusiva o percentualmente differenziata della sua causazione, deve presumersi, ai sensi dell’art. 19 l. 24 dicembre 2003 n. 363, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. Ne consegue che, proprio in virtù delle difficoltà oggettive circa la determinazione di responsabilità in caso di sinistro occorso durante l’attività sciistica, e delle conseguenze che potrebbero apportare al patrimonio di un malcapitato sciatore responsabile o vittima di un sinistro, l’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile in caso di sinistri occorsi durante l’attività sciistica, rappresenta la novità più eclatante contenuta nel decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021. L’articolo 30 infatti, in vigore dal primo gennaio 2022 prescrive che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E’ fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. Ne consegue che dal primo gennaio 2022 uno sciatore che voglia intraprendere l’attività sciistica, non potrà farlo se non dotandosi preventivamente di un’apposita polizza RC il cui mancato possesso potrà essere sanzionato con una sanzione amministrativa da euro 100 a 150. La norma invece non prevede, a differenza di quanto previsto in materia di RC auto, un massimale minimo in caso di sinistro e neppure si approfondiscono i requisiti contrattuali minimi della polizza con la conseguenza, che se da un lato la mancata stipula preventiva della polizza potrà essere colmata stipulando la polizza messa a disposizione dal gestore dell’impianto, dall’altro non è detto che la predetta polizza presenti delle caratteristiche che possano effettivamente tutelare lo sciatore. Potrebbe, infatti, essere previsto un massimale irrisorio o franchigie elevate, o non essere prevista una copertura per l’assistenza allo sciatore in caso di sinistro. Pertanto, sebbene la recente norma presenti una indubbia rivoluzione copernicana nel mondo degli sport invernali, anticipata sino ad ora solo da alcune leggi regionali, in mancanza di determinazioni specifiche circa le caratteristiche minime della polizza, l’obbligatorietà della polizza RC durante l’esercizio dell’attività sciistica, rischia di diventare un mero adempimento formale senza alcuna tutela per lo sciatore. Spetterà dunque allo sciatore diligente, effettuare una adeguata e preventiva indagine sugli strumenti assicurativi a sua disposizione per tutelare al meglio se stesso e gli altrNicola Gargano Avvocato con studio Milano – Bari – Lo studio si occupa di diritto civile con particolare riguardo al diritto delle nuove tecnologie, diritto industriale e privacy. Riproduzione Riservata 2022.©
[1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. Passione, condivisione, energia, divertimento, socializzazione, senso di appartenenza; questi sono gli elementi distintivi che stanno alla base dello spirito Associativo e bisogno di aggregazione di ogni individuo. La semplice iniziativa di un gruppo di persone che vuole condividere la passione per uno sport, un’attività ricreativa, unita alla capacità di cogliere i cambiamenti sociali e culturali del nostro tempo, fanno sì che, soprattutto oggi, le Associazioni rappresentano un valore aggiunto per tutti.Mai come in questo periodo di ripresa, è giusto porre l’attenzione sull’importanza del lavoro di socializzazione che le Associazioni svolgono per la società, riuscendo a offrire proposte stimolanti che contribuiscono alla crescita personale di ogni individuo, soprattutto dei più giovani. La stagione invernale è alla porte e la voglia di ripopolare le piste da sci è molta; pensare di rivolgersi ad uno Sci Club per partecipare alle attività sulla neve, potrebbe essere sicuramente un ottimo punto di partenza. Pensiamo ai giovani che, mai come in questo momento, hanno bisogno di ritrovarsi insieme, per condividere momenti ed esperienze dove il divertimento coincide con il benessere, con lo stare bene insieme agli altri! Iscriversi ad uno Sci Club , vuol dire affidarsi a persone competenti, volontari che svolgono con passione la loro attività per regalare momenti ed esperienze in grado di soddisfare tutti, dai più piccoli ai più grandi, a chi muove i primi passi sugli sci sino agli aspiranti agonisti. Inoltre, essere iscritti ad uno Sci Club consente di beneficiare di una serie di agevolazioni, come sconti sui servizi dedicati al mondo della neve; per esempio riduzioni sul costo degli skipass, grazie alle convenzioni con le società che gestiscono gli impianti, come anche quelle con strutture alberghiere, negozi di vario genere nonché coperture assicurative specifiche.
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Attualmente i servizi di elisoccorso sanitario in Italia sono organizzati su base regionale, o provinciale e sono inseriti nel contesto del servizio 118 – Emergenza sanitaria, l’organizzazione appartenente alle ASL deputata al trattamento dell’emergenza-urgenza extraospedaliera con ambulanze e automediche per il primo soccorso e il trasporto sanitario d’urgenza verso i DEA o i pronto soccorso della rete ospedaliera. In casi particolari i mezzi di altri Enti e corpi dello Stato possono concorrere allo svolgimento dei servizi di istituto del servizio regionale di elisoccorso. Nell’ambito del servizio 118 operano anche mezzi e personale di altri enti, come Croce Rossa Italiana, Vigili del fuoco, Polizia di Stato Arma dei Carabinieri o associazioni di volontariato convenzionate come ANPAS o Misericordie). I principali riferimenti normativi sono rappresentati dal D.P.R. 27/03/1992 e dai documenti applicativi (linee guida) emanati della Conferenza Stato-regioni, oltre naturalmente alla normativa aeronautica specifica (JAR-OPS ed ENAC). Il quadro normativo Europeo riguardante l’Elisoccorso sanitario è stato ulteriormente ampliato e modificato con il Regolamento Comunitario UE 965/2012, entrato in vigore il 28 ottobre 2014[. La maggior parte dei servizi di elisoccorso sanitario sono esercitati da Società private di lavoro aereo titolari di TPP (trasporto pubblico passeggeri, secondo la normativa ENAC) mediante appalto da parte del Servizio Sanitario Nazionale (Regione o ASL). In alcune regioni, come ad esempio in Liguria, il servizio viene svolto anche dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sempre in convenzione con le ASL o con la regione. In Trentino, (per la sola provincia di Trento) il servizio è svolto dal Nucelo Elicotteri della Provincia Autonoma di Trento; parte integrante del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia.
Trasporto e soccorso: gratuiti solo per l’emergenza sanitaria
L’inserimento dell’attività di soccorso alpino fra i servizi di emergenza sanitaria fa sì che ad esso si applichi l’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, che stabilisce quanto segue: “Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso”
Questo punto è il discrimine fondamentale su cui alcune regioni si sono basate per l’imposizione dei ticket a carico delle persone soccorse.
Si tratta in sostanza di un’applicazione letterale dell’articolo di legge: nel momento in cui il medico non ravvisa la necessità del ricovero in pronto soccorso, il trasporto e il soccorso non possono essere considerati come attività di emergenza. In questi casi gli interventi non possono essere messi a totale carico del servizio sanitario nazionale, ma necessitano di una compartecipazione alla spesa, parziale o totale, da parte del recuperato. A motivazione di questo “puntiglio” nell’applicazione della norma vengono spesso chiamate in causa, da parte dei legislatori regionali, la particolare complessità, onerosità e pericolosità degli interventi di recupero e soccorso in montagna, ritenendo inoltre che l’onere finanziario possa avere anche un valore dissuasivo di comportamenti irresponsabili (che sono infatti quelli per i quali la compartecipazione alla spesa è maggiormente elevata).
Di seguito alcuni link utili per visionare le diverse disposizioni regionali sull’argomento:
REGIONE LIGURIA servizio Elisoccorso
REGIONE LOMBARDIA servizio Elisoccorso
REGIONE TRENTINO servizio Elisoccorso
REGIONE PIEMONTE servizio Elisoccorso
REGIONE VAL D’AOSTA servizio Elisoccorso
Dopo vari rinvii l’entrata in vigore da ultimo D. Lgs 73/2021 (Decreto Sostegni-Bis) è previsto per il 01/01/2022, salvo ulteriori modifiche.
Art.30 – Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria Responsabilità Civile per danni o infortuni causati a terzi. Con il Decreto Legislativo n°40/2001, in attuazione della Legge n°86/2019 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), diventa obbligatoria l’assicurazione per gli sciatori. Ogni anno si contano sulle piste oltre 10 mila incidenti a stagione, per questo, il legislatore ha ritenuto opportuno rivedere le ormai vecchie norme della legge 363/2003, inserendo nuovi articoli ed ampliando quelli già esistenti. Vediamo di seguito altre importanti norme per lo sciatore:
1– obbligo del casco , per i soggetti con età inferiore ai 18 anni (la precedente norma si limitava a 14);
2– percorribilità delle piste in base alle effettive capacità fisiche/tecniche dello sciatore;
3– divieto di sciare in stato di ebrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche;
4– omissione di soccorso , è prevista sanzione amministrativa per quanti non prestino assistenza ad una persona che si trovi in difficoltà.
Per maggiori approfondimenti ed entrata in vigore Art.40 scaricare la Gazzetta Ufficiale del 19.03.2021.
Sempre attenti a tenere le nostre soluzioni assicurative aggiornate alle reali esigenze del mercato, abbiamo provveduto, per la nuova stagione, ad estendere la validità dell’assicurazione SCI SICURO per le garanzie Spese Mediche ed Assistenza anche nel caso di infezioni da Covid-19. Pertanto tutti gli Assicurati Sci Sicuro, qualora contraggano l’infezione da Covid-19 durante lo svolgimento delle attività assicurate, saranno tutelati.
Vademecum Sicurezza piste Sci
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”(G.U.5 gennaio 2004,n°3) -LEGGE 24 dicembre 2003, n°363
Finalità e ambito di applicazione
La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.
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Raccolta norme e leggi regionali in materia di sicurezza piste sci
LE LEGGI REGIONALI CHE DISCIPLINANO L’ ATTIVITA’ SCIATORIA, LE PISTE DI SCI E GLI IMPIANTI DI RISALITA
“Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia”Legge Regionale Piemonte n.2 del 2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”
Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.15 del 24/03/1981
“Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone”
Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.56 del 30/12/1988
“Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli Venezia-Giulia. Interventi straordinari in favore a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani dei poli turistici”
Legge Regionale Friuli Venezia-Giulia n.26 del 08/07/1991 a modifica delle Leggi Regionali n.15/81 e n.56/88
Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.87 del 08/11/1973 e successive modifiche “Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico”
Legge Provincia Autonoma di Bolzano n.6 del 26/02/1981 e successive modifiche “Ordinamento delle piste di sci”
Legge Regionale Abruzzo n.55 del 05/08/1982 e successive modifiche in particolare legge reg. n.61 del 09/09/1983 “Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture”
Legge Regionale Abruzzo n.47 del 18/06/1992 “Norme per la previsione e per la prevenzione dei rischi da valanga”
Legge Regionale Lazio n.59 del 09/09/1983 e successive modifiche “Disciplina in materia di funivie, slittovie e sciovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture”
Legge Provincia Autonoma di Trento n.7 del 21/04/1987
e successive modifiche “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste di sci”
Legge Regionale Veneto n.18 del 06/03/1990 e successive modifiche “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”
Legge Regionale Valle d’Aosta n.9 del 17/03/1992 e successive modifiche “Norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci”
Legge Regionale Valle d’Aosta n.72 del 20/08/1993 e successive modifiche “Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo
Legge Regionale Valle d’Aosta n.2 del 15/02/1997 “Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione”
Legge Regionale Emilia Romagna n.1 del 10/01/1995 “Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve”
Legge Regionale Toscana n.93 del 13/12/1993 “Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati”
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